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Diffamazione a mezzo stampa:
il nuovo testo in discussione in Parlamento

Ecco il nuovo testo in discussione in Parlamento sulla diffamazione a mezzo stampa. Il testo è stato presentato il 4 novembre.

TESTO PRESENTATO IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA

Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione (C. 26 Stefani, C. 385 Volontè, C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola, C. 539 Siniscalchi, C. 3021 Giulietti e C. 2764 Pisapia).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE

ART. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente:
«2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis - (Risposte e rettifiche nel caso di stampa non periodica o altro mezzo di diffusione) - 1. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 595 del codice penale, l'autore della pubblicazione ovvero i soggetti di cui all'articolo 57 bis del codice penale, sono tenuti a richiedere la pubblicazione, a proprie spese, su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità.
La richiesta di pubblicazione di cui al comma precedente è inviata entro tre giorni dal ricevimento della dichiarazione o della rettifica.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al commi 1, 4 e 5 dell'articolo 8.
Nei casi previsti dall'articolo 595, comma terzo, del codice penale, si applica la pena della multa non superiore a euro 375 se è adempiuta la richiesta di pubblicazione di cui al primo comma».

3. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 - (Pene per la diffamazione) - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 2.000 a euro 7.500.
2. Si applica la pena della multa non superiore a euro 1.500 se è adempiuta la richiesta di cui all'articolo 8.
3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
4. Il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblica azione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può eccedere la somma di euro 25.000.
6-ter. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».

5. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.


ART. 2.
(Modifiche agli articoli 57, 594, 595, 596 e 597 del codice penale).

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione) - 1. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594 - (Ingiuria). Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 650.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della multa fino a euro 950 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 595 - (Diffamazione). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 1.500.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato si applica la pena della multa fino a euro 2.500.
Se l'offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 500 a euro 2.500.
Se l'offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentata sino al triplo».

19 novembre 2003

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