[
www.quartopotere.org ]
Diffamazione
a mezzo stampa:
il nuovo testo in discussione in Parlamento
Ecco il nuovo
testo in discussione in Parlamento sulla diffamazione a mezzo stampa.
Il testo è stato presentato il 4 novembre.
TESTO PRESENTATO
IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA
Diffamazione a mezzo
stampa o altro mezzo di diffusione (C. 26 Stefani, C. 385 Volontè,
C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola, C. 539
Siniscalchi, C. 3021 Giulietti e C. 2764 Pisapia).
TESTO UNIFICATO
ELABORATO DAL RELATORE
ART. 1.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
1. Dopo il primo comma
dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto
il seguente:
«2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì,
ai siti internet aventi natura editoriale».
2. Dopo l'articolo
8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis - (Risposte e rettifiche nel caso di stampa non periodica
o altro mezzo di diffusione) - 1. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo
595 del codice penale, l'autore della pubblicazione ovvero i soggetti
di cui all'articolo 57 bis del codice penale, sono tenuti a richiedere
la pubblicazione, a proprie spese, su almeno due quotidiani a tiratura
nazionale, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui
siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti
o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione
o contrari a verità.
La richiesta di pubblicazione di cui al comma precedente è inviata
entro tre giorni dal ricevimento della dichiarazione o della rettifica.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al commi 1,
4 e 5 dell'articolo 8.
Nei casi previsti dall'articolo 595, comma terzo, del codice penale, si
applica la pena della multa non superiore a euro 375 se è adempiuta
la richiesta di pubblicazione di cui al primo comma».
3. L'articolo 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 - (Pene per la diffamazione) - 1. Nel caso di diffamazione
commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto
determinato, si applica la pena della multa da euro 2.000 a euro 7.500.
2. Si applica la pena della multa non superiore a euro 1.500 se è
adempiuta la richiesta di cui all'articolo 8.
3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della
sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
4. Il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine
professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».
4. Dopo il comma 6
dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblica
azione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità,
il giudice tiene conto della pubblicazione della rettifica, se richiesta
dalla persona offesa. Quando il giudice procede alla liquidazione del
danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non
può eccedere la somma di euro 25.000.
6-ter. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il
risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla
pubblicazione».
5. L'articolo 12 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
ART. 2.
(Modifiche agli articoli 57, 594, 595, 596 e 597 del codice penale).
1. L'articolo 57 del
codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione
radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione) - 1. Salva la responsabilità
dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore
o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della
testata giornalistica, radiofonica o televisiva, rispondono dei delitti
commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o
con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della
violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.
La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».
2. L'articolo 594 del
codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594 - (Ingiuria). Chiunque offende l'onore o il decoro di
una persona presente è punito con la multa fino a euro 650.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti
alla persona offesa.
La pena è della multa fino a euro 950 se l'offesa consiste nell'attribuzione
di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più
persone».
3. L'articolo
595 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 595 - (Diffamazione). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione,
è punito con la multa fino a euro 1.500.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato si applica
la pena della multa fino a euro 2.500.
Se l'offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena
della multa da euro 500 a euro 2.500.
Se l'offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario,
o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio,
le pene sono aumentata sino al triplo».
19
novembre 2003
Per contattare Quarto Potere, scrivi all'indirizzo: news@quartopotere.org.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|