[ www.quartopotere.org ] I ministri dell'Economia e del Lavoro bocciano l'accordo Fnsi-Fieg-Inpgi Comunicato di Franco Abruzzo I ministri dell'Economia e del Lavoro bocciano l'accordo Fnsi-Fieg-Inpgi su condono, sistema sanzionatorio, cumulo pensione-redditi da lavoro e riscatto dei periodi di studi universitari I ministri dell'Economia e del Lavoro hanno bocciato l'accordo (5 maggio 2004) Fnsi-Fieg-Inpgi su condono, sistema sanzionatorio, cumulo pensione-redditi da lavoro e riscatto dei periodi di studi universitari. Ne ha dato notizia il presidente dell'Inpgi, Gabriele Cescutti, con questa lettera: "Cari colleghi, mi spiace dovervi comunicare che i Ministeri del Lavoro e dell'Economia ci hanno notificato la decisione di non dar corso all'approvazione di quattro delibere approvate dal Cda il 19 maggio scorso (condono, sistema sanzionatorio, cumulo pensione-redditi da lavoro e riscatto dei periodi di studi universitari), che facevano parte del gruppo di sei provvedimenti approvati dal Cda lo scorso 19 maggio. Come ben ricorderete, invece, gli stessi Ministeri il 13 luglio avevano espresso parere favorevole in merito alle due delibere relative allo sconto contributivo per il riassorbimento dei giornalisti disoccupati e all'una tantum in favore dei titolari di trattamenti pensionistici anteriori al 1° gennaio 1999. La mancata approvazione per la prima delibera è riferita soprattutto all'esigenza di conoscere i motivi che sorreggono la proposta di applicazione del condono a "rapporti giuridici già definiti". Per la seconda e terza delibera (sistema sanzionatorio e cumulo) sono richiesti precisi dettagli in merito agli equilibri gestionali nel medio e lungo periodo, mentre per il quarto provvedimento (riscatto di periodi universitari) vengono sollecitati aggiustamenti che potranno esser inseriti senza alcun problema. Abbiamo già preso contatto con la Fnsi e con la Fieg (firmatarie dell'accordo sindacale successivamente fatto proprio dal Cda dell'Inpgi) per valutare assieme le preoccupazioni espresse dai Ministeri vigilanti, al fine di poter individuare, alla ripresa dell'attività in settembre, la miglior soluzione che consenta di rendere operative le quattro delibere. Cordialmente. Gabriele Cescutti". ------ L'accordo (tra Fnsi,Fieg e Inpgi) sul cumulo in particolare prevede: a) che a decorrere dal 1 gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente; b) che in tutti gli altri casi il limite di cumulabilità viene elevato da euro 7.747 (lire 15 milioni) ad euro 13.000 (lire 25.171.510). ************************************************************************* Il Consiglio di Stato riforma una sentenza del Tar Lazio, ma la Corte costituzionale e la Cassazione civile sono di diverso avviso Rimane in salita la strada dell'Inpgi verso l'autonomia dalle regole dell'Inps Milano, 28 giugno 2004. Dietro l'accordo del 5 maggio c'è un retroscena. Dice l'articolo 2 dell'accordo medesimo: "La delibera n. 86 del 7 giugno 2001 modificativa del sistema sanzionatorio dell'Istituto (a suo tempo adottato con delibera n. 244/1997), annullata insieme al Decreto ministeriale di approvazione del 16 aprile 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza n. 8091/02 del 17 febbraio 2003, annullamento impugnato dall'INPGI al Consiglio di Stato, dovrà essere sostituita da altra disciplina che dia piena attuazione al sistema sanzionatorio previsto dai commi da 8 a 19 dell'Art. 116 della legge 23/12/2000, n. 388 e con la medesima decorrenza al 1 gennaio 2001. La decisione del Consiglio di Stato sul ricorso di cui sopra, discusso il 17 febbraio 2004, qualsiasi ne sia l'esito, non altererà il contenuto del presente accordo in materia sanzionatoria e condonale". Con sentenza n. 3065/2004 (depositata il 12 maggio 2004, cioè 7 giorni dopo la firma dell'accordo), il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar Lazio, respingendo integralmente il ricorso della Fieg. Quella sentenza, quindi, non cambia il contenuto dell'accordo stipulato tra Fieg e Fnsi. L'Inpgi è legittimato a deliberare in materia di sanzioni contributive. L'Istituto, con un misurato comunicato stampa, ha reso noto "di avere agito correttamente, secondo quanto previsto dalla legge 140/97, allorché ha deliberato in materia di sanzioni contributive, distaccandosi parzialmente da quanto previsto dalla legge generale (388/2000). E altrettanto correttamente agirono i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, approvando la delibera dell'Inpgi. E' questa la sintesi di una sentenza del Consiglio di Stato, che ha accolto integralmente il ricorso dell'Inpgi e del Ministero del Lavoro, cassando la sentenza del Tar del Lazio, che l'11 giugno 2003 aveva accolto il ricorso presentato dalla Federazione italiana editori giornali. Nel mentre ha espresso grande soddisfazione per una decisione che ha fatto finalmente autorevole chiarezza sulla potestà dell'Ente in materia sanzionatoria (potestà peraltro prevista dalla legge 140/97) il Consiglio di amministrazione dell'Inpgi ha deciso, sempre il 19 maggio, di approvare una delibera che - recependo l'accordo sindacale stipulato il 5 maggio scorso tra Fnsi e Fieg - rende meno pesanti le sanzioni in caso di omissione o di evasione contributiva. Il Cda dell'Ente ha assunto quest'atto nella consapevolezza che ciò non derivava da un obbligo di legge, ma dall'opportunità di contribuire ad eliminare le contrapposizioni con parte del mondo editoriale, e nell'intento di favorire l'allargamento del mercato del lavoro e lo sviluppo delle aziende". I passaggi centrali della sentenza del Consiglio di Stato. L'articolo 76 della legge n. 388/2000. prevede che "le forme previdenziali gestite dall'inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria sia generali che sostitutive". L'articolo 76 ha previsto, dice il Consiglio di Stato, "il principio del coordinamento quale criterio di cui devono tener conto l'Istituto (in sede di determinazione delle prestazioni e dei contributi) e i Ministeri vigilanti (anche in sede di approvazione)". Scrive ancora il Consiglio di Stato: "Ciò comporta che il 'principio del coordinamento' non ha vanificato quello di autonomia, ma lo ha integrato quale limite che non consente all'Istituto di prescindere dal sistema generale della previdenza sociale, con cui tendenzialmente deve armonizzarsi". La sentenza n. 6680/2002 della sezione lavoro della Cassazione. "Gli enti di previdenza privatizzati esercitano una funzione pubblica. Nell'attività da loro svolta si applica il sistema sanzionatorio previsto dalla legge in caso di inadempienza agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali. La normativa di legge concernente il sistema sanzionatorio da applicare in caso di inadempienza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali si applica anche agli enti di previdenza privatizzati, quale l'Inpgi". E' questo il senso della sentenza della Sezione lavoro della Cassazione civile n. 6680 del 9 maggio 2002 (Pres. Trezza, Rel. Maiorano) resa pubblica dal sito www.legge-e-giustizia.it diretto dall'avvocato Domenico D'Amati. La sentenza vede prevalere la Rai (assistita dagli avvocati Renato Scognamiglio e Grande Franzo) e soccombere l'Istituto. In sostanza l'Inpgi deve applicare l'articolo 116 della legge 388/2000, che contiene "misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare" e che concede "sconti" sulle sanzioni che le aziende devono pagare agli istituti previdenziali per il ritardato pagamento dei contributi e dei premi. Franco Abruzzo ha dichiarato al riguardo: "Se l'Istituto è tenuto ad applicare l'articolo 116 della legge 388/2000, deve osservare anche l'articolo 72, che prevede la libertà di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo o dipendente". Conclusioni. Corte costituzionale e Cassazione civile limitano l'autonomia dell'Inpgi, ritenendo prevalente il diritto all'uguaglianza. Dell'articolo 76 della legge n. 388/2000, Consiglio di Stato e Cassazione danno letture sostanzialmente univoche, ma leggermente divergenti sul punto dell'autonomia e dell'operatività. Il Consiglio di Stato riconosce all'Istituto un minimo di autonomia, che invece la Cassazione nega. Tale situazione ha consigliato alla Fnsi di firmare l'accordo con la Fieg. Fnsi e Inpgi conoscono l'orientamento della Corte costituzionale su un altro fronte delicato; è noto che i ragionieri possono cumulare pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente o autonomo. Questo principio, fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 437 pubblicata il 7 novembre 2002, vale ovviamente per i professionisti (medici, commercialisti, giornalisti, veterinari, chimici, etc) iscritti nelle altre Casse previdenziali trasformate dal dlgs n. 509/1994 in Fondazioni (è il caso dell'Inpgi) o in Associazioni di diritto privato. Gli avvocati avevano già spuntato un'analoga sentenza (n. 73/1992) dalla Consulta. Nella sentenza n. 437/2002 si legge: "E', infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell'obiettivo tendenziale dell'equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali .... con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell'opera degli iscritti intendono avvalersi". Franco Abruzzo settembre 2004 Per contattare Quarto Potere, scrivi all'indirizzo: news@quartopotere.org. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  |