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Tribunale civile di Milano: ai giornalisti iscritti all’Inpgi spetta la “libertà di cumulo” tra pensione e redditi da lavoro

Queste le valutazioni di Franco Abruzzo: “L’applicazione ai giornalisti dipendenti di un regime in materia di cumulo così diverso in senso peggiorativo da quello previsto per i lavoratori comuni configura una disparità di trattamento che il principio di coordinamento – sancito dal punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000 - appare diretto a prevenire. La sentenza rispecchia i principi affermati dalla sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale sulla libertà di cumulo nell’ambito della cassa dei ragionieri. Da Milano parte un segnale forte: l’Inpgi è con le spalle al muro, perché non può negare ai propri iscritti quei trattamenti (libertà di cumulo e superbonus) che sono riconosciuti dall’Inps. L’uguaglianza è un valore costituzionale inviolabile, fondamentale e intangibile”.  

Milano, 10 febbraio 2005. L’Inpgi deve osservare le stesse regole dell’Inps in tema di libertà di cumulo, come prescrive l’articolo 76 (punto 4) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in forza del quale “le forme previdenziali gestite dall’InpgiI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”.  Questo è il significato di una sentenza, firmata dal giudice del lavoro R. Punto del tribunale di Milano e depositata oggi in cancelleria, che ha accolto le ragioni del giornalista E.C,, difeso dall’avvocato Patrizia Sordellini. Il giudice  ha depositato il dispositivo della sentenza, che dice: “Il tribunale di Milano, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che il regime di incumulabilità tra pensioni e redditi di lavoro applicato al ricorrente è in contrasto con l’articolo 76 legge n. 388/2000, condanna il convenuto (Inpgi, ndr.) a restituire quanto al periodo pregresso gli importi decurtati dal trattamento pensionistico”. Il giudice ha dichiarato  compensate le spese di giudizio (data la novità della causa).

In sintesi, la controversia verteva sulla legittimità del comportamento dell’Inpgi che, a partire dal gennaio 2002,  ha applicato nei confronti del giornalista/ricorrente, un trattamento in materia di cumulo oggettivamente peggiorativo rispetto a quello previsto dalla disciplina comune. Più precisamente, anziché applicare per il periodo da gennaio 2002 a dicembre 2002, una trattenuta nella sola misura del 30% sul rateo mensile di pensione dovuto  in conformità all’art. 72 (2° comma) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (c.d. Finanziaria 2001)  nonché consentire per il periodo successivo il pieno cumulo fra rateo pensionistico e reddito da lavoro dipendente – secondo quanto previsto dall’articolo 44 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (c.d. Finanziaria 2003) - l’ente previdenziale ha operato, all’inizio, una decurtazione del rateo pensionistico spettante al ricorrente nella misura del 50%, applicando l’articolo 15 del proprio Regolamento approvato con D.M. 24 luglio 1995 e, successivamente, ha azzerato l’erogazione del trattamento pensionistico.

Di fronte alla richiesta del  giornalista di corrispondere quanto illegittimamente trattenuto nel periodo pregresso, nonché di usufruire per il tempo futuro del medesimo trattamento previsto dalla disciplina comune in materia, l’Inpgi si è fatta scudo dietro l’autonomia che, a suo dire, le riconoscerebbe in materia l’articolo 44 (comma 7 della legge del 27 dicembre 2002 n. 289), laddove prevede che “gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994”.
Ad avviso di questa difesa, la difesa della convenuta si rivela destituita di ogni fondamento anche alla luce dell’attuale dato positivo.

Queste le valutazioni di Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia: “L’applicazione ai giornalisti dipendenti di un regime in materia di cumulo così diverso in senso peggiorativo da quello previsto per i lavoratori comuni  configura una disparità di trattamento che il principio di coordinamento – sancito dal punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000 - appare diretto a prevenire. La sentenza rispecchia i principi affermati dalla sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale sulla libertà di cumulo nell’ambito della cassa dei ragionieri. Da Milano parte un segnale forte: l’Inpgi è con le spalle al muro, perché non può negare ai propri iscritti  quei trattamenti (libertà di cumulo e superbonus) che sono riconosciuti dall’Inps. L’uguaglianza è un valore costituzionale  inviolabile, fondamentale e intangibile”.

La sentenza  n. 437/2002 della Corte costituzionale è eloquente: “E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali – e, in particolare, da parte della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali – con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’articolo 3 della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi. In secondo luogo, si rileva che le norme concernenti il cumulo tra reddito da lavoro e prestazione previdenziale presuppongono la liceità dell’esercizio dell’attività lavorativa da parte del pensionato ed operano quindi su un piano diverso ed in un momento successivo a quelle del tipo della disposizione censurata, finalizzate ad impedirne lo svolgimento”.

10 febbraio 2005

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