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Tribunale
civile di Milano: ai giornalisti iscritti all’Inpgi spetta la “libertà
di cumulo” tra pensione e redditi da lavoro
Queste
le valutazioni di Franco Abruzzo: “L’applicazione ai giornalisti
dipendenti di un regime in materia di cumulo così diverso in senso
peggiorativo da quello previsto per i lavoratori comuni configura una
disparità di trattamento che il principio di coordinamento –
sancito dal punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000 - appare
diretto a prevenire. La sentenza rispecchia i principi affermati dalla
sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale sulla libertà di
cumulo nell’ambito della cassa dei ragionieri. Da Milano parte un
segnale forte: l’Inpgi è con le spalle al muro, perché
non può negare ai propri iscritti quei trattamenti (libertà
di cumulo e superbonus) che sono riconosciuti dall’Inps. L’uguaglianza
è un valore costituzionale inviolabile, fondamentale e intangibile”.
Milano, 10 febbraio 2005. L’Inpgi deve osservare le stesse regole
dell’Inps in tema di libertà di cumulo, come prescrive l’articolo
76 (punto 4) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in forza del quale “le
forme previdenziali gestite dall’InpgiI devono essere coordinate
con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi
delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”.
Questo è il significato di una sentenza, firmata dal giudice del
lavoro R. Punto del tribunale di Milano e depositata oggi in cancelleria,
che ha accolto le ragioni del giornalista E.C,, difeso dall’avvocato
Patrizia Sordellini. Il giudice ha depositato il dispositivo della
sentenza, che dice: “Il tribunale di Milano, disattesa ogni altra
domanda ed eccezione, dichiara che il regime di incumulabilità
tra pensioni e redditi di lavoro applicato al ricorrente è in contrasto
con l’articolo 76 legge n. 388/2000, condanna il convenuto (Inpgi,
ndr.) a restituire quanto al periodo pregresso gli importi decurtati dal
trattamento pensionistico”. Il giudice ha dichiarato compensate
le spese di giudizio (data la novità della causa).
In sintesi, la controversia verteva sulla legittimità del comportamento
dell’Inpgi che, a partire dal gennaio 2002, ha applicato nei
confronti del giornalista/ricorrente, un trattamento in materia di cumulo
oggettivamente peggiorativo rispetto a quello previsto dalla disciplina
comune. Più precisamente, anziché applicare per il periodo
da gennaio 2002 a dicembre 2002, una trattenuta nella sola misura del
30% sul rateo mensile di pensione dovuto in conformità all’art.
72 (2° comma) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (c.d. Finanziaria
2001) nonché consentire per il periodo successivo il pieno
cumulo fra rateo pensionistico e reddito da lavoro dipendente –
secondo quanto previsto dall’articolo 44 della legge 27 dicembre
2002 n. 289 (c.d. Finanziaria 2003) - l’ente previdenziale ha operato,
all’inizio, una decurtazione del rateo pensionistico spettante al
ricorrente nella misura del 50%, applicando l’articolo 15 del proprio
Regolamento approvato con D.M. 24 luglio 1995 e, successivamente, ha azzerato
l’erogazione del trattamento pensionistico.
Di fronte alla richiesta del giornalista di corrispondere quanto
illegittimamente trattenuto nel periodo pregresso, nonché di usufruire
per il tempo futuro del medesimo trattamento previsto dalla disciplina
comune in materia, l’Inpgi si è fatta scudo dietro l’autonomia
che, a suo dire, le riconoscerebbe in materia l’articolo 44 (comma
7 della legge del 27 dicembre 2002 n. 289), laddove prevede che “gli
enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui
al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal
decreto legislativo 30 giugno 1994”.
Ad avviso di questa difesa, la difesa della convenuta si rivela destituita
di ogni fondamento anche alla luce dell’attuale dato positivo.
Queste le valutazioni di Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine
dei giornalisti della Lombardia: “L’applicazione ai giornalisti
dipendenti di un regime in materia di cumulo così diverso in senso
peggiorativo da quello previsto per i lavoratori comuni configura
una disparità di trattamento che il principio di coordinamento
– sancito dal punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000
- appare diretto a prevenire. La sentenza rispecchia i principi affermati
dalla sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale sulla libertà
di cumulo nell’ambito della cassa dei ragionieri. Da Milano parte
un segnale forte: l’Inpgi è con le spalle al muro, perché
non può negare ai propri iscritti quei trattamenti (libertà
di cumulo e superbonus) che sono riconosciuti dall’Inps. L’uguaglianza
è un valore costituzionale inviolabile, fondamentale e intangibile”.
La sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale è eloquente:
“E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento
dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non
può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie
professionali – e, in particolare, da parte della Cassa di previdenza
a favore dei ragionieri e periti commerciali – con il ricorso ad
una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni
sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’articolo
3 della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento
di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela
della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera
degli iscritti intendono avvalersi. In secondo luogo, si rileva che le
norme concernenti il cumulo tra reddito da lavoro e prestazione previdenziale
presuppongono la liceità dell’esercizio dell’attività
lavorativa da parte del pensionato ed operano quindi su un piano diverso
ed in un momento successivo a quelle del tipo della disposizione censurata,
finalizzate ad impedirne lo svolgimento”.
10
febbraio 2005
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