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L’Ordine di Milano da 5 anni assiste
gratuitamente i giornalisti ai quali
l’editore nega o ritarda
il pagamento delle collaborazioni

Un’iniziativa innovativa voluta dal presidente Franco Abruzzo
(già recuperati 180mila euro)
Bisogna chiedere al presidente dell’OgL il parere di congruità, che assume grande rilevanza anche per ottenere nel più breve tempo possibile un’ingiunzione di pagamento a carico dell’editore.

Da oltre cinque anni l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha attivato un servizio gratuito di assistenza e consulenza legale per aiutare i colleghi a far fronte ai problemi e alle difficoltà crescenti della professione. In questi anni sono alcune migliaia i colleghi, pubblicisti e professionisti, che hanno usufruito di tale opportunità, in primo luogo per ottenere il recupero di crediti professionali vantati nei confronti di editori, piccoli medi ed anche grandi, per i quali hanno prestato la propria attività. Infatti, nel mondo editoriale esiste spesso il malvezzo di non corrispondere il dovuto al giornalista al quale vengono commissionati lavori, adducendo o difficoltà di liquidità dell’azienda, o pretendendo di contestare i servizi e gli articoli resi, pur a distanza di tempo dalla loro regolare pubblicazione e dal loro utilizzo. A volte poi accade che vengono commissionati articoli che poi non vengono pubblicati per successive scelte editoriali, con la pretesa di non retribuire il giornalista, o addirittura che venga pubblicato materiale fotografico all’insaputa dell’autore. Va detto che problemi nell'ottenere il pagamento delle proprie prestazioni vengono evidenziati anche dai giornalisti ingaggiati per attività di ufficio stampa.

Tanto per fare delle cifre, solo nel 2003 sono stati circa 640 giornalisti (il 62 per cento, pubblicisti) i colleghi che si sono rivolti al servizio legale di gratuito patrocinio gestito dall’Avv. Luisella Nicosia. Nel corso del 2003 si è ottenuto il recupero di crediti per complessivi 31.400 Euro, pari a oltre 60 milioni delle vecchie lire. Quanto all'entità dei crediti vantati dai giornalisti che si sono rivolti al servizio, va infine precisato, che si tratta di cifre comprese tra un minimo di 250 Euro e un massimo di 6000. Nel corso degli anni l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, attraverso il proprio sportello legale, ha ottenuto il recupero di crediti a favore dei propri iscritti per oltre 180.000,00 Euro.

Spesso accade che al momento della richiesta del pagamento dovuto, l’editore contesti la validità della prestazione o assuma la sussistenza di accordi assai iniqui nei confronti del professionisti, non allineati ai minimi tariffari previsti dal Consiglio Nazionale dei Giornalisti ed aggiornati di anno in anno.

Va detto al proposito che la legge è molto chiara e per le prestazioni di lavoro autonomo in prima battuta fa fede l’intesa raggiunta tra le parti sul quantum, in quanto il legislatore parte dal presupposto che in una professione autonoma sia il professionista sia il committente siano in grado di valutare l’entità e il valore dell’opera da realizzare e di accettare o meno l’incarico professionale. Nel settore giornalistico, invece, ancora oggi, purtroppo, non esiste questa consapevolezza in capo ai colleghi, che si trovano costretti ad accettare e ad appiattirsi sulle tariffe proposte e diremmo imposte unilateralmente da una delle parti. L’intervenuto accordo non deve essere necessariamente in forma scritta, ma può anche essere dimostrato per testimoni.

Laddove non si è raggiunto un accordo sulla quantificazione del compenso, o comunque questo non emerga nel corso dell’istruttoria giudiziale, il Giudice si attiene a quelle che sono le tariffe professionali in vigore.
E al proposito, è importante e fondamentale ottenere dall’Ordine il parere di congruità sulle proprie parcelle. Grazie all’esame dell’attività svolta e alla vidimazione (da parte del presidente dell’OgL) delle notule relative a tale prestazione l’Ordine fa acquisire una maggiore valenza alla parcella stessa. Infatti, in tale caso, laddove non emerga traccia dell’accordo tra le parti, il Giudice deve attenersi alle tariffe professionali e non può discostarsi dal parere reso dal presidente dell’Ordine, se non motivando la decisione.

Ma tale parere di congruità assume grande rilevanza anche per ottenere nel più breve tempo possibile un’ingiunzione di pagamento a carico dell’editore. Infatti, laddove il giornalista non abbia partita Iva (come nella maggior parte dei casi) e quindi non possa emettere fatture, ma solo semplici notule di pagamento, la legge richiede per la concessione in via sommaria di un decreto ingiuntivo accanto alla prova della prestazione realizzata (es. articoli pubblicati etc), la parcella corredata dal relativo parere della competente associazione professionale, ai sensi dell’art. 636 Cpc. L’associazione professionale è l’Ordine dei Giornalisti.

Il presidente dell’Ordine, che ha il potere di raddoppiare le somme previste dal Tariffario, nel determinare la retribuzione del giornalista tiene doverosamente conto anche dell’articolo 2233 del Cc secondo il quale “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguasta all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.

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Assistenza legale e fiscale gratuita agli iscritti. L’avv. Luisa Nicosia – che riceve al martedì pomeriggio - è incaricata del recupero crediti a favore degli iscritti liberi professionisti; questa attività è gratuita. L’assistenza fiscale-amministrativa viene gratuitamente assicurata agli iscritti dal dott. Salvatore Gentile (studio del dott. Roberto Marcianesi), che riceve al mercoledì pomeriggio. Bisogna prenotare gli appuntamenti rivolgendosi al centralino dell’Ordine 026361171.


14 maggio 2004

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