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INPGI, NESSUN CAMBIAMENTO PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA E ANZIANITA' PDF Stampa E-mail
Scritto da Inpgi   
mercoledì, 07 dicembre 2011
(ER) La manovra approvata nel luglio 2011 dal Consiglio d'amministrazione Inpgi, e già ratificata dai Ministeri vigilanti, mette in sicurezza i conti dell'istituto per i prossimi 50 anni, secondo i calcoli attuariali. Ecco il comunicato dell'Inpgi sulla nuova manovra varata a dicembre 2011 dal governo Monti.

Roma, 7 dicembre 2011

Nessun cambiamento sulla Vecchiaia e sull’Anzianità

In pensione alla maturazione dei requisiti

La manovra Monti, in attesa di conversione parlamentare, allo stato attuale contiene una norma di impatto rilevante (per le Casse private e privatizzate) in quanto, ai fini del mantenimento della loro autonomia, obbliga l’aumento delle garanzie per gli equilibri gestionali che viene elevato dai precedenti 30 ai 50 anni.

Non trovano applicazione all’Istituto le norme relative all’innalzamento dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia. L’lNPGI ha, infatti, recentemente varato una propria normativa che equipara il requisito dell’età delle donne a quello degli uomini in un arco temporale di 10 anni. Per gli uomini resta fermo il requisito di 65 anni.

Per quanto attiene ai trattamenti di anzianità nulla cambia in quanto l’Istituto, anche per tale tipologia di pensione, ha una propria normativa autonoma. In tale materia, l’abolizione delle finestre mobili (12–18 mesi dalla maturazione dei requisiti), in virtù dell’esplicito riferimento della nostra normativa a quella generale, comporterà la soppressione delle medesime.

Il blocco della perequazione riguarda anche i pensionati INPGI perché, anche in questo caso, il nostro Regolamento richiama la perequazione stabilita dal sistema generale obbligatorio.

Pertanto tutti i trattamenti pensionistici superiori a 2 volte il minimo INPS non avranno alcun adeguamento nel biennio 2012–2013. Saranno interamente salvaguardate le pensioni fino a 2 volte il minimo INPS (euro 12.152,92).

È opportuno, inoltre, sottolineare per le pensioni in totalizzazione l’abolizione della limitazione delle 3 annualità minime richieste in ogni gestione. Ciò comporta che ogni spezzone contributivo, anche minimo, potrà essere utilizzato ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione in totalizzazione.

Non appena avverrà la conversione in legge l’Istituto emetterà un nuovo comunicato.

Ultimo Aggiornamento ( lunedì, 30 gennaio 2012 )
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