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SENTENZA
Un redattore capo centrale non deve essere privato
dei poteri decisionali in precedenza esercitati

Lesione della professionalità (Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza del 25 settembre 2003, Pres. Fiorioli Banchieri, Rel. Conte).
La giornalista Felicia C., dipendente della RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. con qualifica di redattore capo centrale del Giornale Radio, ha avuto l’incarico di coordinare l’attività delle redazioni delle varie edizioni del GR3, a ciascuna delle quali è preposto un redattore capo. Per circa tre anni, sino all’ottobre 2002, ella ha svolto il suo incarico esercitando il potere, conferitole dal direttore Paolo R., di decidere l’impostazione ed i contenuti delle edizioni impartendo le relative disposizioni ai capi redattori.

Questi hanno protestato sostenendo che Felicia C. avrebbe dovuto svolgere soltanto un compito di coordinamento, senza adottare decisioni in merito ai contenuti delle edizioni, essendo tale potere riservato ai vice direttori. La situazione però non è mutata sino all’avvento di un nuovo direttore Bruno S., che, accogliendo le richieste dei redattori capo, ha attribuito al vice direttore Antonio D. i poteri decisionali in precedenza esercitati da Felicia C., riducendo corrispondentemente le mansioni da lei svolte. Nel giugno del 2003 Felicia C. si è rivolta al Tribunale di Roma, sostenendo di avere subito un grave demansionamento lesivo delle sua dignità professionale e chiedendo di ordinare alla RAI, in via di urgenza, a termini dell’art. 700 c.p.c., di reintegrarla nelle mansioni svolte sino all’ottobre del 2002. La causa è stata assegnata al Giudice dott.ssa Maria Delle Donne che, sentite le parti, con ordinanza del 17 luglio 2003 ha ordinato alla RAI di adibire la giornalista alle mansioni di capo redattore centrale svolte sino all’ottobre 2002.

La RAI ha proposto reclamo sostenendo, tra l’altro, che prima di decidere, il Giudice avrebbe dovuto sentire gli informatori indicati invece di limitarsi ad interrogare le parti. Il Tribunale, in composizione collegiale (Pres. Domenico Fiorioli Banchieri, Rel. Dario Conte) dopo aver sentito alcuni informatori, con ordinanza del 25 settembre 2003 ha rigettato il reclamo, osservando che dalle deposizioni raccolte era emersa la lesione del patrimonio professionale di Felicia C. in quanto la stessa era stata privata di qualunque autonomia e responsabilità decisoria nella definizione del contenuto del GR3, “ciò che integrava il contenuto tipizzante ed essenziale delle mansioni in precedenza svolte, a prescindere dal fatto (di per sé irrilevante) che esse rientrassero nella qualifica di capo redattore centrale (la cui definizione ed i cui contorni normativi sono ignoti al giudizio e probabilmente inesistenti) ovvero la eccedessero”.


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