[
www.quartopotere.org ]
SENTENZA
Un redattore capo centrale non deve essere privato
dei poteri decisionali in precedenza esercitati
Lesione della
professionalità (Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza
del 25 settembre 2003, Pres. Fiorioli Banchieri, Rel. Conte).
La giornalista Felicia C., dipendente della RAI Radiotelevisione Italiana
s.p.a. con qualifica di redattore capo centrale del Giornale Radio, ha
avuto l’incarico di coordinare l’attività delle redazioni
delle varie edizioni del GR3, a ciascuna delle quali è preposto
un redattore capo. Per circa tre anni, sino all’ottobre 2002, ella
ha svolto il suo incarico esercitando il potere, conferitole dal direttore
Paolo R., di decidere l’impostazione ed i contenuti delle edizioni
impartendo le relative disposizioni ai capi redattori.
Questi hanno protestato sostenendo che Felicia C. avrebbe dovuto svolgere
soltanto un compito di coordinamento, senza adottare decisioni in merito
ai contenuti delle edizioni, essendo tale potere riservato ai vice direttori.
La situazione però non è mutata sino all’avvento di
un nuovo direttore Bruno S., che, accogliendo le richieste dei redattori
capo, ha attribuito al vice direttore Antonio D. i poteri decisionali
in precedenza esercitati da Felicia C., riducendo corrispondentemente
le mansioni da lei svolte. Nel giugno del 2003 Felicia C. si è
rivolta al Tribunale di Roma, sostenendo di avere subito un grave demansionamento
lesivo delle sua dignità professionale e chiedendo di ordinare
alla RAI, in via di urgenza, a termini dell’art. 700 c.p.c., di
reintegrarla nelle mansioni svolte sino all’ottobre del 2002. La
causa è stata assegnata al Giudice dott.ssa Maria Delle Donne che,
sentite le parti, con ordinanza del 17 luglio 2003 ha ordinato alla RAI
di adibire la giornalista alle mansioni di capo redattore centrale svolte
sino all’ottobre 2002.
La RAI ha proposto reclamo sostenendo, tra l’altro, che prima di
decidere, il Giudice avrebbe dovuto sentire gli informatori indicati invece
di limitarsi ad interrogare le parti. Il Tribunale, in composizione collegiale
(Pres. Domenico Fiorioli Banchieri, Rel. Dario Conte) dopo aver sentito
alcuni informatori, con ordinanza del 25 settembre 2003 ha rigettato il
reclamo, osservando che dalle deposizioni raccolte era emersa la lesione
del patrimonio professionale di Felicia C. in quanto la stessa era stata
privata di qualunque autonomia e responsabilità decisoria nella
definizione del contenuto del GR3, “ciò che integrava il
contenuto tipizzante ed essenziale delle mansioni in precedenza svolte,
a prescindere dal fatto (di per sé irrilevante) che esse rientrassero
nella qualifica di capo redattore centrale (la cui definizione ed i cui
contorni normativi sono ignoti al giudizio e probabilmente inesistenti)
ovvero la eccedessero”.
Per
contattare Quarto Potere, scrivi all'indirizzo: news@quartopotere.org.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|