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SENTENZA
Il criterio della prossimità al pensionamento
per la scelta degli esuberi, in caso di riduzione del personale,
può essere ritenuto illegittimo

Se non è sufficiente ad individuare i lavoratori da licenziare (Cassazione Sezione Lavoro n. 12781 del 2 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel. Filadoro).

Nel dicembre del 1995 la s.p.a. Servizi Tecnici ha effettuato una riduzione di personale, collocando in mobilità cinque dipendenti.

L’operazione è stata preceduta dalla procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, nell’ambito della quale la società ha concordato con le organizzazioni sindacali che il personale da licenziare sarebbe stato scelto in base al criterio della prepensionabilità ovvero della possibilità di collocamento in “mobilità lunga”. Uno dei licenziati, il geometra Enzo M. ha chiesto al Pretore di Roma di annullare il licenziamento e di applicare l’art. 18 St. Lav. ordinando la sua reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del danno.

Egli ha sostenuto che il criterio adottato per la scelta del personale da licenziare non era sufficiente in quanto oltre a lui, altri quattordici dipendenti erano in possesso dei requisiti previsti dall’accordo sindacale; non era possibile pertanto stabilire come fossero stati individuati i cinque licenziati. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma che ha dichiarato inefficace il licenziamento, ordinando la reintegrazione del geometra nel posto di lavoro ed ha condannato l’azienda al risarcimento del danno. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la razionalità del criterio adottato per la scelta del personale da licenziare.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12781 del 2 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso. Essa ha ricordato la sua costante giurisprudenza secondo cui il criterio della vicinanza del pensionamento è, astrattamente, razionale e non può dirsi per sé discriminatorio, in quanto consente di formare una graduatoria rigida e può essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. Quando tuttavia, come nel caso di specie – ha osservato la Corte – quello della prepensionabilità sia l’unico criterio prescelto e, una volta calato nella realtà, non sia sufficiente a individuare il personale da licenziare, esso diviene autonomamente illegittimo proprio per difetto di selettività; perché possa validamente operare esso deve essere necessariamente combinato con altro criterio di selezione interna.

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