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SENTENZA
Il criterio della prossimità al pensionamento
per la scelta degli esuberi, in caso di riduzione del personale,
può essere ritenuto illegittimo
Se non è
sufficiente ad individuare i lavoratori da licenziare (Cassazione Sezione
Lavoro n. 12781 del 2 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel. Filadoro).
Nel dicembre del 1995 la s.p.a. Servizi Tecnici ha effettuato una riduzione
di personale, collocando in mobilità cinque dipendenti.
L’operazione è stata preceduta dalla procedura prevista dalla
legge n. 223 del 1991, nell’ambito della quale la società
ha concordato con le organizzazioni sindacali che il personale da licenziare
sarebbe stato scelto in base al criterio della prepensionabilità
ovvero della possibilità di collocamento in “mobilità
lunga”. Uno dei licenziati, il geometra Enzo M. ha chiesto al Pretore
di Roma di annullare il licenziamento e di applicare l’art. 18 St.
Lav. ordinando la sua reintegrazione nel posto di lavoro e condannando
l’azienda al risarcimento del danno.
Egli ha sostenuto che il criterio adottato per la scelta del personale
da licenziare non era sufficiente in quanto oltre a lui, altri quattordici
dipendenti erano in possesso dei requisiti previsti dall’accordo
sindacale; non era possibile pertanto stabilire come fossero stati individuati
i cinque licenziati. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione
è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma che
ha dichiarato inefficace il licenziamento, ordinando la reintegrazione
del geometra nel posto di lavoro ed ha condannato l’azienda al risarcimento
del danno. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo
la razionalità del criterio adottato per la scelta del personale
da licenziare.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12781 del 2 settembre 2003, Pres.
Mileo, Rel. Filadoro) ha rigettato il ricorso. Essa ha ricordato la sua
costante giurisprudenza secondo cui il criterio della vicinanza del pensionamento
è, astrattamente, razionale e non può dirsi per sé
discriminatorio, in quanto consente di formare una graduatoria rigida
e può essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità
da parte del datore di lavoro. Quando tuttavia, come nel caso di specie
– ha osservato la Corte – quello della prepensionabilità
sia l’unico criterio prescelto e, una volta calato nella realtà,
non sia sufficiente a individuare il personale da licenziare, esso diviene
autonomamente illegittimo proprio per difetto di selettività; perché
possa validamente operare esso deve essere necessariamente combinato con
altro criterio di selezione interna.
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