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Molti giornalisti possono chiedere al Fondo complementare un anticipo per l'acquisto o la ristrutturazione della casa o per spese mediche gravi (Nota di Pierluigi Franz)
 
E' un diritto che pochi conoscono. Tutti i colleghi iscritti da almeno 8 anni al Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani possono chiedere un anticipo fino al 70% delle somme tuttora maturate a loro favore  per le spese sanitarie per interventi straordinari o terapie riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, nonché per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli e per la ristrutturazione della casa. Il CdA del Fondo ha di recente varato un apposito Regolamento in materia (allegato 1).
Pertanto un collega, assunto a tempo indeterminato con almeno 8 anni di anzianità aziendale e che intenda comprare casa, può ottenere dall'azienda fino al 70% del T.F.R. maturato (come prevede l'art. 2120 del codice civile) e dal Fondo complementare fino al 70% del proprio capitale accumulato (come prevede l'art. 13 dello Statuto del Fondo). Basta allegare alla richiesta il compromesso di acquisto (e non più il rogito notarile come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 142 del 5 aprile 1991) o costruire su un terreno di proprietà. In tal modo potrà investire sul mattone una parte sia del T.F.R. aziendale, sia del capitale gestito dal Fondo integrativo.
 
Pierluigi Franz
 
Dal sito: www.previcomp-giornalisti.it
 
                                      FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI
                                              REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  DELLE ANTICIPAZIONI

             
            Il Consiglio di amministrazione del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani, al fine di contemperare gli interessi tutelati dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e dall'art.13 dello statuto del Fondo con la preminente finalità di garantire ai propri iscritti la formazione di una rendita pensionistica adeguata, tenuti presenti gli orientamenti interpretativi al riguardo definiti dalla COVIP, ha approvato le seguenti disposizioni di regolamentazione dei criteri e delle modalità per la concessione delle anticipazioni.
            Casi in cui è possibile richiedere l'anticipazione.
            
Ai sensi dell'art.13 dello statuto del Fondo l'iscritto che abbia almeno 8 anni di anzianità di iscrizione può richiedere un'anticipazione sulla sua posizione in presenza di una delle seguenti ipotesi:
            1) Spese sanitarie per interventi straordinari o terapie riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
            2) Acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli, documentato a norma di legge.
            3) Interventi di ristrutturazione della casa di abitazione.
          

  Spese sanitarie

            1) Per spese sanitarie si intendono quelle inerenti interventi straordinari o terapie riconosciuti dal Servizio sanitario nazionale e dal prontuario Casagit. Le spese sanitarie possono riguardare l'iscritto o i familiari fiscalmente a carico, purché gravino sul reddito dell'iscritto. In tale ambito devono essere ricomprese le eventuali e normali spese, documentate, di viaggio e soggiorno afferenti gli interventi sanitari. Le spese di viaggio e soggiorno possono riguardare anche un familiare che presti assistenza all'iscritto beneficiario dell'anticipazione, quando ne sia certificata la necessità.
            2) Per la richiesta dell'anticipazione per spese sanitarie l'iscritto deve allegare alla domanda tutta la documentazione originaria necessaria dalle quale risulti l'importo a suo carico delle spese sostenute.
            3) In presenza di interventi sanitari e di rimborsi effettuati dalla Casagit o da altre Casse o assicurazioni di natura sanitaria l'iscritto potrà chiedere l'anticipazione limitatamente alla eventuale quota di spesa residua non rimborsabile risultante e documentata a suo carico, quando la stessa non risulti di lieve entità.
            4) La domanda di anticipazione deve essere inoltrata al Fondo entro 5 mesi dal momento in cui l'iscritto ha sostenuto le spese per le quali richiede l'anticipazione stessa.
            5) Non è possibile richiedere l'anticipazione per spese sanitarie di lieve entità e quando le spese non abbiano il requisito della straordinarietà. Le spese sanitarie devono, pertanto, avere un particolare rilievo per importanza e delicatezza sia dal punto di vista medico che da quello economico.


Acquisto e ristrutturazione della casa di abitazione

            1) La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli può essere avanzata anche nel caso in cui il pagamento risulti effettuato solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale di beni.
            2) L'acquisto della prima casa di abitazione deve essere documentato allegando alla domanda copia autenticata dell'atto notarile di acquisto o, in caso di acquisto in itinere, da copia autenticata dell'atto preliminare di acquisto, fermo restando che in quest'ultimo caso l'effettivo versamento delle somme richieste potrà avvenire a seguito di rogito notarile.
            3) La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione può essere avanzata anche in caso di acquisto in cooperativa o in caso di costruzione diretta su suolo proprio.
            4) La richiesta di anticipazione può essere avanzata entro un anno dal rogito di acquisto. Qualora per l'acquisto della prima casa di abitazione venga contratto un mutuo l'iscritto potrà richiedere, una sola volta, l'anticipazione per la sua riduzione o estinzione. Nel qual caso, l'anticipazione sarà versta dal Fondo all'istituto presso il quale è stato acceso il mutuo stesso.
            5) La richiesta per spese di ristrutturazione, che può essere avanzata entro un anno dall'avvenuto pagamento, può riguardare sia la prima casa di abitazione dell'iscritto sia la casa di abitazione dei figli dell'iscritto, purchè gravino sempre sul reddito dell'iscritto. La relativa domanda deve, pertanto, essere accompagnata da idonea documentazione originale comprovante la spesa effettuata da parte dell'iscritto.

Norme generali

            1) Per poter richiedere l'anticipazione è indispensabile che l'iscritto abbia maturato il requisito dell'anzianità di iscrizione al Fondo di almeno otto anni. A tal fine sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per le quali non sia stato esercitato il diritto di riscatto.
            2) Per la richiesta di anticipazione l'iscritto deve inviare all'indirizzo del Fondo (Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani c.so Vittorio Emanuele II 349, 00186 Roma) tramite posta la relativa domanda, utilizzando il modulo predisposto e scaricabile dal sito Internet, accompagnata dalla documentazione originale richiesta.
            3) L'iscritto può richiedere l'anticipazione più di una volta per eventi diversi e successivi, qualora si verifichino in successioni più casi per i quali è possibile richiedere l'anticipazione stessa.

Per contattare Quarto Potere, scrivi all'indirizzo: news@quartopotere.org.

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