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Molti
giornalisti possono chiedere al Fondo complementare un anticipo per l'acquisto
o la ristrutturazione della casa o per spese mediche gravi (Nota di Pierluigi
Franz)
E' un diritto che pochi conoscono. Tutti i colleghi iscritti da almeno
8 anni al Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani
possono chiedere un anticipo fino al 70% delle somme tuttora maturate
a loro favore per le spese sanitarie per interventi straordinari
o terapie riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, nonché
per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli
e per la ristrutturazione della casa. Il CdA del Fondo ha di recente varato
un apposito Regolamento in materia (allegato 1).
Pertanto un collega, assunto a tempo indeterminato con almeno 8 anni di
anzianità aziendale e che intenda comprare casa, può
ottenere dall'azienda fino al 70% del T.F.R. maturato (come prevede l'art.
2120 del codice civile) e dal Fondo complementare fino al 70% del proprio
capitale accumulato (come prevede l'art. 13 dello Statuto del Fondo).
Basta allegare alla richiesta il compromesso di acquisto (e non più
il rogito notarile come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza
n. 142 del 5 aprile 1991) o costruire su un terreno di proprietà. In
tal modo potrà investire sul mattone una parte sia del T.F.R. aziendale,
sia del capitale gestito dal Fondo integrativo.
Pierluigi Franz
Dal sito: www.previcomp-giornalisti.it
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI
Il
Consiglio di amministrazione del Fondo di Previdenza Complementare dei
Giornalisti Italiani, al fine di contemperare gli interessi tutelati dall'art.
7, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e dall'art.13
dello statuto del Fondo con la preminente finalità di garantire
ai propri iscritti la formazione di una rendita pensionistica adeguata,
tenuti presenti gli orientamenti interpretativi al riguardo definiti dalla
COVIP, ha approvato le seguenti disposizioni di regolamentazione dei criteri
e delle modalità per la concessione delle anticipazioni.
Casi
in cui è possibile richiedere l'anticipazione.
Ai sensi
dell'art.13 dello statuto del Fondo l'iscritto che abbia almeno 8 anni
di anzianità di iscrizione può richiedere un'anticipazione
sulla sua posizione in presenza di una delle seguenti ipotesi:
1)
Spese sanitarie per interventi straordinari o terapie riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche.
2)
Acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli, documentato
a norma di legge.
3)
Interventi di ristrutturazione della casa di abitazione.
Spese
sanitarie
1)
Per spese sanitarie si intendono quelle inerenti interventi straordinari
o terapie riconosciuti dal Servizio sanitario nazionale e dal prontuario
Casagit. Le spese sanitarie possono riguardare l'iscritto o i familiari
fiscalmente a carico, purché gravino sul reddito dell'iscritto.
In tale ambito devono essere ricomprese le eventuali e normali spese,
documentate, di viaggio e soggiorno afferenti gli interventi sanitari.
Le spese di viaggio e soggiorno possono riguardare anche un familiare
che presti assistenza all'iscritto beneficiario dell'anticipazione, quando
ne sia certificata la necessità.
2)
Per la richiesta dell'anticipazione per spese sanitarie l'iscritto deve
allegare alla domanda tutta la documentazione originaria necessaria dalle
quale risulti l'importo a suo carico delle spese sostenute.
3)
In presenza di interventi sanitari e di rimborsi effettuati dalla Casagit
o da altre Casse o assicurazioni di natura sanitaria l'iscritto potrà
chiedere l'anticipazione limitatamente alla eventuale quota di spesa residua
non rimborsabile risultante e documentata a suo carico, quando la stessa
non risulti di lieve entità.
4)
La domanda di anticipazione deve essere inoltrata al Fondo entro 5 mesi
dal momento in cui l'iscritto ha sostenuto le spese per le quali richiede
l'anticipazione stessa.
5)
Non è possibile richiedere l'anticipazione per spese sanitarie
di lieve entità e quando le spese non abbiano il requisito della
straordinarietà. Le spese sanitarie devono, pertanto, avere un
particolare rilievo per importanza e delicatezza sia dal punto di vista
medico che da quello economico.
Acquisto e ristrutturazione della casa di abitazione
1)
La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione
per sé o per i propri figli può essere avanzata anche nel
caso in cui il pagamento risulti effettuato solo dal coniuge dell'iscritto
in regime di comunione legale di beni.
2)
L'acquisto della prima casa di abitazione deve essere documentato allegando
alla domanda copia autenticata dell'atto notarile di acquisto o, in caso
di acquisto in itinere, da copia autenticata dell'atto preliminare di
acquisto, fermo restando che in quest'ultimo caso l'effettivo versamento
delle somme richieste potrà avvenire a seguito di rogito notarile.
3)
La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione
può essere avanzata anche in caso di acquisto in cooperativa o
in caso di costruzione diretta su suolo proprio.
4)
La richiesta di anticipazione può essere avanzata entro un anno
dal rogito di acquisto. Qualora per l'acquisto della prima casa di abitazione
venga contratto un mutuo l'iscritto potrà richiedere, una sola
volta, l'anticipazione per la sua riduzione o estinzione. Nel qual caso,
l'anticipazione sarà versta dal Fondo all'istituto presso il quale
è stato acceso il mutuo stesso.
5)
La richiesta per spese di ristrutturazione, che può essere avanzata
entro un anno dall'avvenuto pagamento, può riguardare sia la prima
casa di abitazione dell'iscritto sia la casa di abitazione dei figli dell'iscritto,
purchè gravino sempre sul reddito dell'iscritto. La relativa domanda
deve, pertanto, essere accompagnata da idonea documentazione originale
comprovante la spesa effettuata da parte dell'iscritto.
Norme
generali
1)
Per poter richiedere l'anticipazione è indispensabile che l'iscritto
abbia maturato il requisito dell'anzianità di iscrizione al Fondo
di almeno otto anni. A tal fine sono considerati utili tutti i periodi
di iscrizione a forme pensionistiche complementari per le quali non sia
stato esercitato il diritto di riscatto.
2)
Per la richiesta di anticipazione l'iscritto deve inviare all'indirizzo
del Fondo (Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani
c.so Vittorio Emanuele II 349, 00186 Roma) tramite posta la relativa domanda,
utilizzando il modulo predisposto e scaricabile dal sito Internet, accompagnata
dalla documentazione originale richiesta.
3)
L'iscritto può richiedere l'anticipazione più di una volta
per eventi diversi e successivi, qualora si verifichino in successioni
più casi per i quali è possibile richiedere l'anticipazione
stessa.
Per contattare
Quarto Potere, scrivi all'indirizzo: news@quartopotere.org.
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